sabato 20 luglio 2013

La figura del coordinatore della sicurezza alla luce della nuova normativa

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.


Dove nasce il ruolo del coordinatore

Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08.
Ovviamente, faremo riferimento normativo e citeremo maggiormente in questa breve descrizione il Testo unico, che sappiamo essere l’ultimo testo portante emesso dal legislatore in materia sicurezza lavoro e primo riferimento in ordine temporale per ogni provvedimento,e per ogni regola attualmente in vigore. Non mancheremo però di fornire per completezza di informazione altri riferimenti normativi utili.

Ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza

Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che:
  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:
  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.


martedì 16 luglio 2013


Cosa è la conformità catastale ?

Il D.L 78/10 ha introdotto l'obbligo di dichiarare la conformità catastale dell'appartamento in ogni atto di compravendita.
Questo significa che prima dell'atto il notaio deve accertare che lo stato attuale dell'immobile o dell'appartamento corrisponda allo stato dichiarato al Catasto, sia per quanto riguarda i dati sia per quanto riguarda la planimetria catastale.

 Se il mio appartamento non è conforme catastalmente cosa devo fare?

Se l'appartamento, allo stato attuale, non è conforme con i dati e la planimetria catastale bisogna fare un aggiornamento prima del rogito, ciò significherebbe che l'atto potrebbe essere nullo.
Questa è una situazione piuttosto frequente, perchè negli anni all'interno di un appartamento sicuramente sono state effettuate delle modifiche mai dichiarate né al Catasto né al Comune. In questo caso ci si trova di fronte ad una situazione da regolarizzare prima di mettere in vendita, o di acquistare, un appartamento, per non avere poi dei problemi in futuro.
Quando le modifiche sono rilevanti, come nel caso della realizzazione di un bagno in più, oppure la variazione del numero di camere, bisogna regolarizzare la situazione prima al Comune, poi presso il Catasto. Se vi ritrovate in questa situazione potete contattarci per risolvere il problema.

Per un preventivo personalizzato contattatemi al numero 3487134625 in modo che il vostro appartamento potrà essere regolarizzato.











 

Certificazioni energetiche

 L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento redatto da un professionista abilitato, con validità massima10 anni, che definisce i consumi energetici dell'immobile valutandoli secondo una Classe di appartenenza....  
E' obbligatorio in caso di Rogito notarile nei contratti di compravendita di immobili.
E' obbligatorio per poter inserire la classe energetica negli annunci immobiliari sia di vendita che di affitto.

Contattateci per avere un preventivo ed il sopralluogo con il tecnico.

Contatti: 3487134625 email: andrea.sorci.arch@gmail.com